Affitti GestitiIn base all’articolo 19 del Dl 133/2014 del decreto “Sblocca Italia”, è possibile richiedere la Riduzione del Canone di Locazione ad uso Abitativo senza versare alcuna Imposta o Bollo, solo presentando la stessa in Agenzia delle Entrate.

L’esenzione dalle imposte di registro e di bollo riguarda esclusivamente la riduzione dei canoni relativi a contratti di locazione e non, invece, quella dei canoni dei contratti di affitto di azienda.

La soluzione si desume anche dal successivo comma 1–bis. Tale disposizione prevede: «Nella definizione degli accordi di cui al presente articolo, anche nell’ambito di iniziative intraprese da agenzie o istituti per le locazioni, comunque denominati, le parti possono avvalersi dell’assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, sia in relazione ai contratti di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sia in relazione ai contratti di cui al medesimo articolo 2, commi 3 e 5, della legge n. 431 del 1998, e successive modificazioni. Il conduttore, con propria comunicazione, può avanzare richiesta motivata di riduzione del canone contrattuale.

Ove la trattativa si concluda con la determinazione di un canone ridotto è facoltà dei Comuni riconoscere un’aliquota ridotta dell’imposta municipale propria». Il riferimento alla legge 431 del 1998 sembra lasciare intendere che i contratti di affitto di azienda debbano essere esclusi dal perimetro applicativo della norma.

Lo staff di Affitti Gestiti

Milano 10/03/2016